Spread dimezzato per i leasing , condizioni assolutamente vantaggiose , percentuali di riscatto aumentate sino al 40% per l'immobiliare consentendo una riduzione della rata mensile , durata del leasing fino a 5 anni per lo strumentale e sino a 12 anni per l'immobiliare . Beh! forse è il momento di ripensare al leasing strumentale ed immobiliare .
Leasing strumentale
Beneficiari: Aziende appartenenti a tutte le categorie merceologiche, con esclusione del settore armamenti, associate , con fatturato annuo fino a 10 milioni di Euro
Tipologia: Contratto di leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, caratterizzati da buona fungibilità assistito da garanzia a prima richiesta
Finalità: Necessità finanziarie connesse all’acquisto di beni mobili strumentali all’ attività d’impresa da una buona fungibilità
Limiti di importo: Stabilito all’atto della delibera del fido, in funzione delle finalità e del merito creditizio
Anticipo: Da 1% a 30% in base alla fungibilità del bene
Riscatto: 1%
Erogazione: Dopo la consegna e il collaudo del bene con bonifico a favore del fornitore
Impegni commerciali: Il finanziamento può essere assoggettato a impegni commerciali quali, ad esempio, la domiciliazione di una quota di flussi commerciali presso la Banca.
Durata: da 3 a 5 anni
Durata :3 anni da spread 2.45% a 3.20 % Durata :4 anni da spread 2.70% a 3.45 % Durata :5 anni da spread 2.95% a 3.70 %
Spese di istruttoria: 300 €; assicurazione obbligatoria del bene
Regime fiscale : Imposta sostitutiva 0,25% sull’importo erogato, una tantum, da corrispondere al momento dell’erogazione
Garanzia a prima richiesta all’80%: riduzione degli spread di 10 bps
Le condizioni sono valide sino al 30/06/2015 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento. Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni riportate nei Fogli Informativi vigenti disponibili presso tutte le Filiali . _____________________________________________________________________
Leasing immobiliare
Beneficiari: Aziende appartenenti a tutte le categorie merceologiche, con esclusione del settore armamenti, con fatturato annuo fino a 5 milioni di Euro
Tipologia: Contratto di leasing finanziario avente ad oggetto beni immobili costruiti o costruendo, necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa assistito da garanzia a prima richiesta
Finalità:Necessità finanziarie connesse all’acquisto di beni immobili, strumentali all’attività d’impresa, caratterizzati da una buona fungibilità.
Limiti di importo: Nessun limite di importo
Anticipo:Da 10% massimo 40%
Riscatto: dall' 1% al 40%
Erogazione:In una unica soluzione in sede di compravendita presso lo studio notarile con assegno circolare a favore del venditore dell’immobile
Impegni commerciali:Il finanziamento può essere assoggettato a impegni commerciali quali, ad esempio, la domiciliazione di una quota di flussi commerciali presso la Banca.
Durata: 10 o 12 anni
Spread dal 2.95% a 3.30%10 anni
Spread dal 3.10% a 3.50% 12 anni
Spese di istruttoria: 500 €; assicurazione obbligatoria del bene
Garanzia a prima richiesta all’80%: riduzione degli spread di 10 bps
Le condizioni sono valide sino al 30/06/2017 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento. Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni riportate nei Fogli Informativi vigenti disponibili presso tutte le Filiali .
Febbraio 2015 Novità Fiscali per i Leasing " legge di stabilità 2014 "
Con la Legge di Stabilità 2014 sono state eliminate alcune complicazioni nella gestione del leasing (doppia IPTnell'auto, doppio binario nella durata fiscalee contrattuale, regimi fiscali diversi tra imprese e professionisti) e, soprattutto, è stato sostanzialmente reintrodotto per i nuovi contratti di leasing finanziario il regime fiscale che nei primi anni del 2000 aveva portato il leasing ad essere lo strumento di finanziamento "privilegiato" delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Ma speghiamo meglio i cambiamenti :
Nella Legge di Stabilità 2014 sono state previste 3 disposizioni riguardanti il leasing finanziario: a.la riduzione della durata fiscale per imprese e professionisti/lavoratori autonomi; b.l’eliminazione dell’IPT sul riscatto nel leasing auto; c.l’introduzione di una nuova imposta di registro sul subentro da parte di un nuovo utilizzatore nel contratto di leasing immobiliare strumentale.
A) Riduzione della durata fiscale per imprese e professionisti/lavoratori autonomi; Per le imprese (che non adottano i principi contabili internazionali IAS IFRS) e periprofessionisti/lavoratori autonomi si fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili e in un periodo pari alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato).Particolarmente interessante è il nuovo regime del leasing immobiliare in cui la durata fiscale passa dagli attuali 18 ai 12 anni e riguarda non solo le imprese ma anche i professionisti e lavoratori autonomi; questi ultimi fino al 2013 non hanno potuto dedurre né in caso di leasing né in caso d’acquisto mentredal 1° gennaio 2014, come confermato dalla relazione tecnica alla Legge di Stabilità, sui nuovi contratti possono dedurrei canoni di leasing immobiliare. Resta invece immutato il regime di piena indeducibilità degli ammorta-menti in caso di acquisto direttodi un immobile strumentale per i professionistiei lavoratori autonomi. Le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato commerciale e industriale, mentre con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali1e quelle assegnate al dipendente; resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture non strumentaliche si continuano a dedurre in 4 anni.
B)ESENZIONE DA IPT SUL RISCATTO AUTO Un'importante novità con impatti positivi sul leasing auto è l'eliminazione dal 1° gennaio 2014 dell'IPT sul riscatto dei veicoli in leasing; fino al 2013infatti, il cliente che acquisiva a titolo di leasing finanziario un veicolo, al contrario dell'acquisto, si trovavaa sostenere una doppia ed ingiustificata imposizione in sede di stipula e di riscatto del veicolo in leasing. L’esenzione in parola riguarda solo i riscatti a favore del locatario regolarmente annotato al Pubblico Registro Automobilistico e interessa tutte le formalità presentate a far data dal 2 gennaio 2014 e, di conseguenza, anche con dichiarazioni di vendita autenticate prima di quella data.Rimangono invariati gli Emolumenti PRA già stabiliti con Decreto Interministeriale dal M.E.F. in data 21marzo 2013.
C.l’introduzione di una nuova imposta di registro sul subentro da parte di un nuovo utilizzatore nel contratto di leasing immobiliare strumentale. Per ragioni antielusive e di perequazione fiscale, il legislatore fiscale è intervenuto a disciplinare il subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale ai fini delle imposte d’atto: un evento trasversale nel leasing immobiliare che avviene tendenzialmente negli ultimi anni del contratto in cui il nuovo utilizzatore (cessionario), mediante l'assunzione dell'opzione di riscatto, intende finalizzare l’acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing e non il godimento dello stesso in vigenza del contratto.Dal 1° gennaio 2014 si scontal'imposta di registro del 4% calcolata sul corrispettivo pattuito (tra nuovo e precedente utilizzatore) per il subentro nel contratto immobiliare aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Sintesi ( guida Assilea )